1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 dell'articolo 1, dopo le parole: «nell'àmbito di una famiglia» sono inserite le seguenti: «o di una relazione parentale»;
b) all'articolo 2:
1) al comma 1, dopo le parole: «ad una famiglia» sono inserite le seguenti: «o a una coppia convivente»;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2008 mediante affidamento a una coppia o a una persona singola, e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia»;
c) all'articolo 6:
1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'adozione è altresì consentita alle coppie conviventi in modo stabile e continuativo per un periodo non inferiore a tre anni, nonché alle persone singole in possesso dei requisiti di cui alla presente legge»;
2) al comma 2, le parole: «I coniugi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli adottanti»;
3) al comma 7, la parola: «coniugi» è sostituita dalla seguente: «soggetti»;
d) al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 9, le parole: «famiglia affidataria» sono sostituite dalle seguenti: «famiglia o persone affidatarie»;
e) all'articolo 22:
1) al terzo periodo del comma 1, la parola: «coniugi» è sostituita dalla seguente: «soggetti»;
2) al comma 5, dopo le parole: «tra le coppie» sono inserite le seguenti: «e le persone»;
3) al secondo periodo del comma 6, dopo le parole: «alla coppia» sono inserite le seguenti: «o alla persona»;
f) all'articolo 25:
1) al comma 1, al primo periodo, le parole: «sentiti i coniugi adottanti» sono sostituite dalle seguenti: «sentita la coppia o la persona adottante» e al secondo periodo, dopo le parole: «della coppia» sono inserite le seguenti: «o della persona»;
2) al comma 2, le parole: «da coniugi» sono sostituite dalle seguenti: «da persone»;
3) al comma 3, le parole: «dei coniugi affidatari» sono sostituite dalle seguenti: «della persona o della coppia affidataria»;
4) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Se uno dei coniugi o dei componenti della coppia muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge o dell'altro componente della coppia nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge o per il componente della coppia deceduto, dalla data della morte»;
5) al comma 6, le parole: «ai coniugi adottanti» sono sostituite dalle seguenti: «alla coppia o alla persona adottante»;
g) al primo comma dell'articolo 27, le parole: «degli adottanti» sono sostituite dalle seguenti: «della persona o della coppia adottante»;
h) all'articolo 28:
1) al comma 1, le parole: «ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni» sono sostituite dalle seguenti: «e la persona o la coppia adottiva vi provvede nei modi e termini che essa ritiene più opportuni»;
2) al comma 4, le parole: «ai genitori adottivi, quali esercenti» sono sostituite dalle seguenti: «alla persona o alla coppia adottiva, quale esercente»;
i) alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 29-bis, le parole: «aspiranti genitori adottivi» sono sostituite dalle seguenti: «aspiranti all'adozione»;
l) al comma 3 dell'articolo 31:
1) alla lettera d), le parole: «agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il» sono sostituite dalle seguenti: «agli aspiranti all'adozione, informandoli della proposta di incontro con il»;
2) alla lettera f), le parole: «ai futuri genitori adottivi» sono sostituite dalle seguenti: «alla coppia o alla persona adottante»;
3) alla lettera h), le parole: «presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi» sono sostituite dalle seguenti: «presso la coppia o la persona affidataria o adottiva»;
4) alla lettera o), le parole: «dai genitori adottivi» sono sostituite dalle seguenti: «dalla coppia o dalla persona adottiva»;
m) al comma 2 dell'articolo 34, dopo le parole: «gli affidatari,», sono inserite le seguenti: «il genitore o»;
n) all'articolo 35:
1) al primo periodo del comma 4, le parole: «dall'inserimento del minore nella nuova famiglia» sono sostituite dalle seguenti: «dall'arrivo in Italia del minore»;
2) al secondo periodo del comma 4, le parole: «permanenza nella famiglia che
3) al comma 6, lettera e), le parole: «nella famiglia adottiva» sono sostituite dalle seguenti: «presso gli adottanti o l'adottante»;
o) al comma 1 dell'articolo 37, dopo le parole: «può comunicare» sono inserite le seguenti: «al genitore o»;
p) al comma 2 dell'articolo 39, le parole: «dei coniugi interessati» sono sostituite dalle seguenti: «degli interessati»;
q) al comma 2 dell'articolo 39-bis, le parole: «per le coppie» sono sostituite dalle seguenti: «per i soggetti»;
r) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 39-ter, le parole: «i coniugi» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti adottanti»;
s) al secondo comma dell'articolo 41, le parole: «nella famiglia dei coniugi affidatari» sono sostituite dalle seguenti: «presso la persona o la coppia affidataria»;
t) il primo periodo del comma 3 dell'articolo 44 è soppresso;
u) al primo comma dell'articolo 79 le parole: «i coniugi» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti»;
v) il titolo è sostituito dal seguente: «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori».